Ufficio Stato Civile - Comune di Contrada
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Albo Pretorio Online
A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
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Ufficio Stato Civile
Ufficio Stato Civile
Occorre ricolgersi al servizio per le denunce di nascita e di riconoscimento dei figli naturali, le denunce di morte, le pubblicazioni di matrimonio, le celebrazioni di matrimoni civili, gli atti di acquisto o di perdita della cittadinanza italiana e per il rilascio di certificati, estratti e copie integrali di Stato Civile e per dichiarazioni varie.
DENUNCIA DI NASCITA DI FIGLI LEGITTIMI
La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere fatta da un genitore:
- entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno residenti in quel Comune;
documento necessario: certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.; - entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori - se gli stessi hanno due residenze diverse, salvo diverso accordo, al Comune di residenza della madre - (caso in cui il Comune non coincide con il Comune di nascita del figlio);
documento necessario: certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.; - entro 3 giorni dall'evento alla segreteria dell'A.S.L. dove è avvenuto il parto, la quale provvederà ad inoltrare copia atto di dichiarazione di nascita al Comune in cui è avvenuta la nascita, oppure, su richiesta dei genitori di residenza dei genitori.
NOTA BENE - In questi due ultimi casi - b - c - i certificati di nascita sono rilasciati esclusivamente dal Comune dove è stato iscritto o trascritto l'atto di nascita, Comune che sovente non coincide con quello di nascita.
DENUNCIA DI NASCITA DI FIGLI NATURALI
Per la denuncia di nascita di un figlio naturale valgono le stesse norme che servono per figli legittimi, ma la denuncia deve essere fatta da entrambi i genitori.
- Se la denuncia di nascita viene fatta da uno solo, il nato risulterà figlio di quel solo genitore.
- Successivamente il figlio potrà, in qualunque momento ed in qualunque Comune, essere riconosciuto anche dall'altro genitore, previo consenso del genitore che per primo l'ha riconosciuto.
- Se il riconoscimento paterno è successivo a quello materno (e se nel frattempo i genitori non si sono sposati) per il cambio di cognome, è competente il Tribunale per i Minorenni.
- Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
- Il riconoscimento può essere fatto prima della nascita - riconoscimento prenatale - da entrambi i genitori o soltanto dalla madre (mai dal solo padre) presentando all'Ufficio dello Stato Civile certificato medico di gravidanza. In mancanza di riconoscimento, cioè se la sua nascita non viene denunciata da alcuno, il nato viene indicato allo Stato Civile, come figlio di genitori ignoti.
La dichiarazione tardiva di nascita (cioè dopo i 10 giorni) può essere fatta soltanto all'Ufficio dello Stato Civile - mai all'A.S.L. – spiegando i motivi del ritardo.
NOTA BENE: Per tutte le denunce di nascita non è più necessaria la presenza di due testimoni; Non è possibile imporre al nato il doppio cognome (quello del padre e quello della madre); Non è possibile imporre al nato il nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella, nomi indicanti una località, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico. Il nome deve corrispondere al sesso.
DOMANDA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
COSA OCCORRE FARE:
I futuri sposi si presentano, muniti di documento di riconoscimento, all’Ufficio dello Stato Civile, nel normale orario d’ufficio e lo stesso, su loro richiesta, redige domanda di pubblicazione di matrimonio;
La stessa domanda può essere spedita per posta o tramite fax, in questi ultimi due casi occorre allegare alla domanda fotocopia delle rispettive carte d’identità.
Non è necessaria la prenotazione.
Non sono più necessari i testimoni.
DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA DAGLI SPOSI:
Per i matrimoni religiosi (concordatari):
la richiesta di pubblicazione al Comune rilasciata dal Parroco territorialmente competente per residenza o dal Ministro di culto ammesso nello Stato;
I cittadini stranieri devono presentare il “nulla osta” previsto dall’articolo 116 e del codice civile italiano, rilasciato, normalmente, dal Consolato straniero in Italia, comprensivo di generalità, nome e cognome dei genitori, stato libero, cittadinanza e residenza.
Mancando nel nulla osta uno o più di questi dati, l’interessato provvederà ad integrarli con altra idonea documentazione.
La firma del Console sul nulla osta dovrà essere legalizzata da una qualsiasi Prefettura, e quindi resa bollata.
Non necessitano di legalizzazione i documenti rilasciati dai seguenti Stati:
Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Ricevuta la richiesta di pubblicazione l’Ufficiale dello Stato Civile provvede:
- a verificare l’esattezza delle dichiarazioni degli sposi;
- poi a pubblicare all'apposito albo il manifesto con le generalità degli sposi per otto giorni consecutivi (se uno degli sposi è residente in un altro Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà a trasmettere la richiesta di pubblicazione anche a quel Comune).
- Concluso il periodo di affissione e attesi ancora tre giorni (ulteriore periodo in cui possono essere presentate al Tribunale eventuali opposizioni al matrimonio), consegna agli interessati, nel caso di cerimonia religiosa, il certificato di eseguita pubblicazione da portare al Parroco, il quale potrà così celebrare il matrimonio concordatario (cioè a validità anche civile), oppure provvedere alla celebrazione del matrimonio civile.
QUANTO COSTA
€. 14,62 per marca da bollo da apporre sull'atto esposto al pubblico se entrambi sono residenti in Contrada.
€. 29,24 per due marche da bollo da apporre sull’atto esposto al pubblico se uno degli sposi è residente in un altro Comune.
AVVISO AI FUTURI SPOSI
L'Ufficiale dello Stato Civile fa presente agli sposi che nell'atto di matrimonio, sia civile che religioso, essi possono scegliere il regime della separazione dei beni.
Per i matrimoni civili la scelta del regime patrimoniale dovrà essere comunicata con congruo anticipo, prima della stesura dell’atto, unitamente alla generalità dei due testimoni. La loro decisione dovrà essere comunicata con un congruo anticipo, prima della stesura dell'atto, unitamente alle generalità dei testimoni, per i matrimoni civili.
MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio viene normalmente celebrato nel Comune ove la richiesta di pubblicazione è stata fatta. Se, per ragioni particolari, ci si vuole sposare in un altro Comune, occorrerà presentare al Sindaco del Comune in cui sono state fatte le pubblicazioni una domanda in bollo sottoscritta dagli sposi nella quale dovranno essere specificati i motivi di detta scelta e il Comune dove avverrà il matrimonio.
La cerimonia è officiata dal Sindaco o dal suo delegato alla presenza degli sposi e di due testimoni maggiorenni, e consiste nella lettura degli artt. 143 (doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (doveri verso i figli).
Seguono le dichiarazioni degli sposi di volersi sposare e quella del Sindaco: ………. dichiaro in nome della legge che il signor ……….. e la signora …….…… sono uniti in matrimonio".
A questo punto, se gli sposi lo desiderano, possono fare lo scambio delle fedi nuziali.
Segue la lettura dell'atto di matrimonio con le eventuali dichiarazioni di scelta del regime patrimoniale.
Gli sposi possono predisporre l'allestimento floreale della sala ed organizzare l'accompagnamento musicale alla cerimonia.
SCELTA REGIME PATRIMONIALE TRA I CONIUGI
Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi possono fare presente all'Ufficiale di Stato Civile, per i matrimoni civili, o al Parroco per quelli religiosi, la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni, in modo che possa essere inserita nell'atto di matrimonio. Se nulla dichiarano, s'intende automaticamente scelto il regime della comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale può essere fatta anche successivamente al matrimonio, può anche essere cambiata, ma sempre con atto notarile che dovrà, per essere valida, essere annotata a margine dell'atto di matrimonio. Come sopra accennato, in difetto di diversa manifestazione di volontà all'atto della celebrazione del matrimonio, o con successivo atto pubblico, il regime, che per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni ed è regolato dai seguenti articoli del codice civile:
Art. 177 - Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 179 - beni personali
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto di beni immobili o di beni mobili elencati nell'articolo 2683 (navi galleggianti aeromobili e autoveicoli), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.
CITTADINANZA
Le dichiarazioni per acquistare, conservare, per riacquistare e rinunciare alla cittadinanza e la prestazione del giuramento, previste dalla legge, sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni sopra citate vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita, se nati in Italia.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può rinunciare ad essa, qualora risieda all'estero.
Nel caso in cui si acquisti la cittadinanza di Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania o Svezia e si trasferisca la residenza nel Paese del quale si è acquistata la cittadinanza, la perdita della cittadinanza italiana è invece automatica.
I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
Il figlio di cittadini stranieri nato in Italia non acquista la cittadinanza italiana; fanno eccezione:
il figlio di cittadini apolidi,
il figlio di cittadini stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza al nato, secondo le leggi dello Stato di appartenenza.
Lo straniero nato in Italia, ed ivi residente legalmente, senza interruzione, fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara, entro il 19° anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana: a seguito matrimonio con cittadino italiano, con istanza al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza, dopo sei mesi di residenza legale calcolati dopo il matrimonio, oppure, per il tramite del Consolato Italiano, se residente all'estero, dopo tre anni di residenza all'estero, sempre calcolati dopo il matrimonio.
a seguito domanda di naturalizzazione, con istanza al Capo dello Stato, per il
tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza dopo 10 anni di residenza legale in Italia;
i 10 anni sono ridotti a 5 anni per gli apolidi e i rifugiati, e a 4 per i cittadini della Comunità Europea.
L'istanza di naturalizzazione può essere riproposta dopo 5 anni dalla data del provvedimento di rigetto.
MORTE
DENUNCIA DI MORTE E RILASCIO PERMESSO DI SEPPELLIMENTO
La denuncia di morte, necessaria per la formazione dell'atto di morte e per il rilascio del permesso di seppellimento, deve essere fatta all'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso ed entro 24 ore dall'evento.
Se il decesso è avvenuto nella propria abitazione, la denuncia deve essere fatta alla presenza di due testimoni da un congiunto, da un convivente, da una persona informata del decesso o da un loro delegato.
Normalmente è l'Impresa di pompe funebri interessata dai familiari che provvede alla denuncia, come del resto provvede a tutte le altre incombenze e pagamenti per conto dei familiari.
La stessa Impresa provvede a contattare la Parrocchia per la funzione religiosa, per l'ora del funerale e per la sistemazione al cimitero della salma, tenuto conto delle volontà della famiglia, per il rilascio delle schede I.S.T.A.T firmate dal medico curante e per il rilascio, non prima delle 15 ore, del certificato necroscopico da parte del medico dell'A.S.L. e a ritirare il permesso di seppellimento da consegnare al cimitero, oltre a fornire la cassa e tutta l'assistenza necessaria.
Se la tumulazione della salma avviene in altro Comune, ai documenti sopra citati occorre aggiungere l'autorizzazione al trasporto salma in altro Comune, che viene rilasciata su domanda in bollo redatta dall'Impresa di pompe funebri e vistata dall'AS.L. competente.
CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE INTEGRALI
DI STATO CIVILE (nascita, morte, matrimonio)
L'Ufficiale di Stato Civile redige ed aggiorna i registri di nascita, di morte e di matrimonio nonché di pubblicazione di matrimonio e di cittadinanza, annotando ogni variazione di Stato Civile intervenuta. Dai registri di nascita, di morte e di matrimonio sono ricavabili i certificati, gli estratti e le copie integrali. Il certificato consiste in un'attestazione che un determinato fatto o circostanza risulta agli atti dello Stato Civile; l'estratto è, invece, quella certificazione comprensiva delle annotazioni, previste dalla legge, apposte a margine o in calce all'atto dello Stato Civile; la copia integrale non è altro che la copia fotostatica o la trascrizione totale dell'atto del registro.
La certificazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile per legge, ha validità sei mesi dalla data del rilascio; per gli Uffici della Pubblica Amministrazione e per i concessionari o gestori di pubblici servizi, ha validità anche oltre i sei mesi, allorchè l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Tutta la certificazione rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile è esente da marca da bollo e da diritti – costo di ogni singolo certificato €. zero.
I certificati di cittadinanza sono rilasciati:
- per i residenti in Italia dall'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza;
- per i residenti all'estero dal Consolato italiano territorialmente competente.
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