Copie autentiche e autenticazione delle sottoscrizioni - Comune di Contrada
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A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
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Copie autentiche e autenticazione delle sottoscrizioni
Copie autentiche
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Modalità alternative all'autenticazione di copie
L'interessato può dichiarare che la copia di un documento è conforme all'originale rilasciato o conservato da una Pubblica Amministrazione in calce alla copia stessa, sottoscritta dall'interessato di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione oppure, una volta sottoscritta trasmessa via fax, a mezzo posta o tramite un incaricato insieme alla fotocopia del documento d'identità oppure con strumenti telematici se sottoscritta mediante firma digitale o con l'uso della carta d'identita' elettronica all'Amministrazione procedente. Gli atti o documenti che non hanno necessità dell'autentica di copia da parte del pubblico ufficiale sono: copia di un documento tenuto o rilasciato da una pubblica amministrazione; copia di una pubblicazione, titolo di studio o di servizio; copia di documenti fiscali che devono essere conservati dai privati.
Autenticazione delle sottoscrizioni
L’autenticazione della firma è l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive. Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la potesta' o dal tutore. Il testo Unico sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000) ha eliminato l'autenticazione delle sottoscrizioni sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive rivolte alle Pubbliche amministrazioni o ai gestori o esercenti pubblici servizi. E' sufficiente sottoscrivere e allegare la fotocopia di un documento d'identità valido. L'autentica di firma è richiesta solo se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli sopra indicati o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
L’autenticazione di firma può essere effettuata per:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestanti stati, fatti e qualità personali non autocertificabili;
- istanze rivolte a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione e gestori di pubblici servizi;
- domande di riscossione di benefici economici (ad esempio pensioni o contributi) da parte di terze persone.
Norme speciali per le quali è prevista l'autentica della sottoscrizione da parte dell'incaricato o delegato dal sindaco:
- l'elezione dei consigli dei geologi, degli psicologi, dei periti commercialisti nonchè dei revisori dei conti;
- l'autentica della sottoscrizione del consenso scritto da parte degli aspiranti all'adozione;
- l'autenticazione di sottoscrizioni di atti per i quali il codice penale lo prevede (art. 39 del nuovo codice di procedura penale);
- l'autentica della firma sugli atti di beni mobili registrati; l'autenticazione delle sottoscrizioni inerenti alle operazioni elettorali.
Restano esclusi gli atti negoziali: contratti, procure, ecc; manifestazioni di volontà e accettazione o rinuncia di incarichi o dichiarazioni contenenti impegni, disposizioni per il futuro o fogli in bianco. Non si possono autenticare firme apposte su documenti che non siano scritti in lingua italiana; pertanto all'eventuale documento presentato in lingua straniera deve essere allegata idonea traduzione.
Per chi non si puo' spostare da casa
Il Comune ha attivato il servizio di autenticazione di firma per atti di delega o su ogni altro documento a domicilio per persone impossibilitate a muoversi da casa. Un parente o altra persona maggiorenne deve recarsi presso gli uffici anagrafici con un documento di identità del dichiarante e il modulo di delega, compilato in ogni sua parte (tranne la firma del delegante) o con il documento oggetto dell'autentica, per fissare l'appuntamento con il Funzionario che si recherà al domicilio del richiedente; qualora il delegante non fosse in grado di firmare, il Pubblico Ufficiale accertandosi della sua identità raccogliera' la sua dichiarazione. L'impedimento deve essere di natura fisica e non mentale, vale a dire che il dichiarante deve essere in grado di capire il contenuto della dichiarazione che va a rendere.
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