TARES - Comune di Contrada
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Albo Pretorio Online
A seguito della determinazione dirigenziale n. 22 del 08.11.2018, il Comune di Contrada sta informatizzando tutti i propri servizi con la nuova software house "Halley informatica". Di conseguenza a partire da oggi, 24 gennaio 2019, il nuovo albo pretorio online è il seguente:
Tutte le pubblicazioni avvenute fino al 23 gennaio 2019, saranno comunque consultabili al solito indirizzo:
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TAssa su Rifiuti E Servizi
Art. 14 D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Composizione del tributo
Il tributo è articolato in due voci:
- la componente tassa a copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani;
- la maggiorazione riferita ai servizi indivisibili resi dal Comune (es: illuminazione pubblica, semafori, polizia e sicurezza…)
Presupposto e soggetto passivo
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Superficie imponibile
Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU (TAssa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs 507/1999).
Nuove occupazioni
Per le nuove occupazioni di unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categorie catastali A–B-C) la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile, comunque non inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili dal regolamento di cui al DPR 138/1998.
Per le altre unità immobiliari (diverse da quelle appartenenti alla categorie catastali A-B-C) la superficie assoggettata al tributo è quella calpestabile. Per presentare la dichiarazione di nuova occupazione, di rettifica o di cessazione di occupazione si invita ad utilizzare i modelli pubblicati nella sezione modulistica.
Disciplina regolamentare
In fase di aggiornamento
Scadenze TARES 2013
La deliberazione consiliare n. 18 del 28 maggio 2013 ha stabilito le prime due rate a titolo di acconto “Per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è definito a titolo di acconto, commisurato alle tariffe T.A.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25.07.2012, in due rate scadenti: il 31 luglio 2013 (posticipata al 31 agosto 2013) e il 30 settembre 2013.
La terza rata di versamento, la cui scadenza è il 31 dicembre 2013, sarà calcolata, al netto dei pagamenti effettuati a titolo di acconto con le due rate precedenti, sulla base delle tariffe TARES che verranno approvate per l'anno 2013.
La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 91 del 5 novembre 2013 e successivamente il Consiglio Comunale con proprio atto n. 39 del 6 dicembre 2013 (allegato ai deliberati richiamati) hanno stabilito di confermare anche per l'anno 2013 il regime di prelievo relativo ai rifiuti solidi urbani applicato per il 2012 e cioè la TARSU, di cui al D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, confermando al 31 dicembre 2013 il termine di pagamento della rata di saldo e modificando le tariffe così come di seguito.
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